Sono destinatarie dell’esonero dal pagamento, fino al 31 ottobre 2020, le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.

L’art.181 del DL Rilancio prevede l’esonero parziale dal pagamento di Tosap e Cosap da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l’utilizzo di suolo pubblico.

L’esonero dal pagamento Tosap e Cosap – misura temporanea ed eccezionale – è previsto per il periodo che decorre dal 1° maggio al 31 ottobre 2020. La finalità è duplice:

  • favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. – con l’entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali;
  • favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato DPCM.

Quali attività possono essere esentate

Sono destinatarie dell’esonero dal pagamento, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, con riferimento al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.

Rientrano:

  • a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  • b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  • c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  • d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Coerentemente con le finalità della norma che sono di carattere sia economico che sanitario, si ritiene che l’esonero di cui al comma 1 trovi applicazione anche con riferimento alle nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico oltre che all’ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio al 31 ottobre.

La semplificazione della richiesta per l’occupazione pubblica (semplice domanda senza bollo)

Viene introdotta, sempre dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, una procedura “speciale” che ritiene sufficiente, per l’emanazione della concessione per l’utilizzazione del suolo pubblico, una semplice domanda, per via telematica, all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria e senza l’applicazione dell’imposta di bollo.

La norma è immediatamente attiva. La deroga all’imposta di bollo valga sia per la domanda che per il provvedimento finale concessorio.

La domanda, da inviare al comune di riferimento, deve essere corredata da un’autocertificazione attestante:

  • a) il rispetto, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, delle disposizioni del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), del regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti;
  • b) la mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
  • c) il rispetto, nella posa degli arredi, delle modalità esecutive prescritte dal Regolamento Comunale vigente sull’occupazione di suolo pubblico;
  • d) di fare salvi i diritti dei terzi, etc.

Alla domanda deve essere allegata la planimetria della nuova occupazione o dell’ampliamento.

FAC SIMILE DOMANDA

Domanda semplificata occupazione pubblica

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